Art. 1

Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita l’Associazione denominata “ FUORI DALLE SBARRE”
L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
2. L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività
1. L’Associazione si prefigge di:
AIUTARE ANIMALI ABBANDONATI MALTRATTATI RANDAGI E IN CANILE A TROVARE DELLE BELLE ADOZIONI O METTENDOLI AL SICURO IN ATTESA DI UNA BELLA ADOZIONE.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

FARE RACCOLTA FONDI, CIBO E MATERIALE PER GLI ANIMALI
MERCATINI DI BENEFICENZA
PUBBLICITA’ PER PROMUOVERE GLI INTERESSI DELL’ASSOCIAZIONE
TUTTO CIO’ CHE POSSA RISULTARE UTILE A RACCOGLIERE FONDI O MATERIALI PER AIUTARE GLI ANIMALI IN DIFFICOLTA’.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali di associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo redige il bilancio e viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura del bilancio.

Art. 4

Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi.
Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell’Associazione pur non rientrando tra quanti l’hanno costituita.
L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione .
6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati
1. I soci sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Comitato direttivo;
il Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L’Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
approva il bilancio consuntivo;
nomina i componenti del Comitato direttivo;
delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
delibera l’esclusione dei soci;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazione sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati.
La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.
Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità;
Le deliberazioni dell’Assemblea riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Comitato direttivo decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare il Comitato direttivo delibera:
le proposte di modifica dello statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
i programmi delle attività;
l’ammissione di nuovi soci;
l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente
1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Norma finale
1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale sentito il competente organismo di controllo.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione
1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

1 Febbraio 2017

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